Ad agosto la badante va in ferie, ma la persona assistita ha bisogno di cure tutti i giorni: è lo scenario che ogni famiglia con un non autosufficiente affronta almeno una volta l'anno. Le ferie sono un diritto irrinunciabile della lavoratrice — non si possono negare né sostituire con denaro — quindi la soluzione non è "saltare" le ferie, ma coprire l'assenza con un sostituto assunto in regola. Lo strumento previsto dal CCNL è il contratto a tempo determinato per sostituzione: questa guida spiega come si fa, perché nascono due rapporti INPS in parallelo, quanto costa davvero il "mese doppio" e quali sono le tutele del sostituto anche per poche settimane.
Le ferie della badante non si possono negare
Ogni lavoratore domestico ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all'anno (art. 17 CCNL). Il periodo va concordato tra datore e lavoratrice, di solito nei mesi estivi, tenendo conto delle esigenze di entrambi; il datore non può però negare le ferie in modo assoluto, perché il diritto al riposo è irrinunciabile. Il dettaglio di maturazione e godimento è nella guida Ferie e permessi.
Due conseguenze pratiche, spesso ignorate:
- Durante le ferie la titolare continua a essere pagata. Per una badante convivente (mensilizzata) la retribuzione del mese è piena anche ad agosto: le ferie sono già comprese nella mensilità, non un costo aggiuntivo. Non è quindi possibile "risparmiare" lo stipendio del mese in cui è assente.
- Il sostituto è un costo che si aggiunge, non che sostituisce. Chi copre l'assenza va pagato a parte. Per il mese di agosto la famiglia sostiene quindi due retribuzioni: quella della titolare in ferie e quella del sostituto.
Vitto e alloggio durante le ferie fuori casa
Se la badante convivente trascorre le ferie lontano dalla famiglia e non fruisce di vitto e alloggio in natura, le spetta l'indennità sostitutiva in denaro: 6,66 € per ogni giorno (valore convenzionale 2026). Su tre settimane sono circa 140 € che si aggiungono al suo netto — e al costo del mese.
Le opzioni per coprire l'assenza
Prima di assumere un sostituto, vale la pena valutare tutte le strade. Non sono alternative equivalenti: dipendono dal grado di autosufficienza dell'assistito e da quanto la famiglia può coprire in proprio.
| Opzione | Come funziona | Quando conviene |
|---|---|---|
| Riorganizzare turni e ferie | Si concorda con la titolare un periodo diverso o frazionato, coprendo i giorni con la famiglia | Assistito parzialmente autosufficiente, rete familiare disponibile |
| Sostituto a tempo determinato | Si assume un secondo lavoratore a termine, con contratto e comunicazione INPS propri | Serve continuità di cura e controllo pieno sul rapporto — il caso di questa guida |
| Agenzia o cooperativa | La cooperativa fornisce il personale e gestisce il contratto: si paga un servizio a fattura | Si vuole delegare l'intera gestione, accettando un costo più alto |
| Ricovero di sollievo / RSA temporanea | L'assistito è ospitato per un breve periodo in struttura | Non autosufficiente senza alternativa domiciliare praticabile |
Le strade "in regola" per gestire in proprio la sostituzione sono la prima e la seconda. Riorganizzare i turni funziona solo quando qualcuno in famiglia può davvero coprire; negli altri casi lo strumento corretto — e quello che tiene tutto in ordine con l'INPS — è il contratto a tempo determinato sostitutivo.
Il contratto a tempo determinato per sostituzione
Il CCNL prevede espressamente l'assunzione a termine per sostituire i lavoratori in ferie (oltre che malati, infortunati o in maternità): è una delle causali tipiche elencate dall'art. 7. Non serve inventare nulla: la sostituzione è di per sé la ragione che giustifica il termine.
Gli elementi da rispettare:
- Forma scritta obbligatoria. La lettera di assunzione deve indicare la fattispecie giustificatrice — ad esempio: «assunzione a tempo determinato per sostituzione della lavoratrice Sig.ra ___ , assente per ferie». L'unica eccezione è la prestazione puramente occasionale non superiore a 12 giorni di calendario, per cui la forma scritta non è richiesta.
- Durata legata al rientro. Il termine può essere una data fissa oppure l'evento del rientro della titolare. Conviene la formula «fino al rientro della lavoratrice sostituita»: se le ferie si allungano, l'art. 7 consente di prorogare il contratto.
- Livello e orario. Il sostituto va inquadrato nello stesso livello richiesto dalle mansioni (per un non autosufficiente, tipicamente CS, o DS se assistente formato). L'orario può ricalcare quello della titolare (convivente) oppure essere ridotto (a ore), a seconda di come si copre l'assistenza.
La tariffa oraria di «sostituzione» del CCNL
Per chi assume un sostituto a ore di livello CS o DS, il CCNL prevede una tariffa oraria dedicata più alta del minimo ordinario: nel 2026 8,91 €/ora per il livello CS e 10,75 €/ora per il DS (minimi tabellari). È pensata proprio per chi subentra durante le assenze del lavoratore titolare.
Doppio rapporto INPS: due comunicazioni, due contribuzioni
Il punto che più spesso viene sbagliato: il sostituto non "eredita" il rapporto della titolare. Sono due contratti distinti, e quindi:
- Nuova comunicazione di assunzione all'INPS, entro le 24 ore precedenti l'inizio del lavoro del sostituto, esattamente come per una prima assunzione (vedi Comunicazione di assunzione INPS). Il rapporto della titolare resta aperto: non si comunica alcuna cessazione.
- Due posizioni contributive in parallelo. Nel trimestre che comprende agosto la famiglia versa i contributi di entrambi i rapporti: quelli della titolare (che matura contribuzione anche in ferie) e quelli del sostituto, ciascuno con il proprio conteggio a ore sulle settimane INPS (come si calcolano).
- Cessazione del solo sostituto al termine, con la relativa comunicazione INPS e il cedolino finale che liquida i suoi ratei (più sotto).
Il sostituto in nero costa più di quanto sembri risparmiare
«Sono solo tre settimane» è la giustificazione più diffusa per pagare il sostituto in nero. Ma la maxisanzione per lavoro irregolare non guarda alla durata, e in caso di infortunio in casa (rischio concreto nell'assistenza) senza copertura INAIL il datore risponde in proprio. La comunicazione preventiva è gratuita: è l'unico modo per essere al riparo.
Quanto costa il «mese doppio»: esempio
Prendiamo lo scenario più frequente: una badante convivente livello CS, 54 ore settimanali, minimo 2026 di 1.193,84 €/mese (minimi tabellari), che va in ferie per l'intero mese di agosto. Per mantenere lo stesso livello di assistenza a una persona non autosufficiente, la famiglia assume un sostituto convivente CS a tempo determinato, per un periodo equivalente.
I due rapporti nello stesso mese:
| Titolare (in ferie) | Sostituto (tempo det.) | |
|---|---|---|
| Retribuzione lorda | 1.193,84 € | 1.193,84 € |
| Contributi quota datore | 209,52 € | 209,52 € |
| Costo del mese | 1.403,36 € | 1.403,36 € |
Il calcolo di ciascun rapporto è quello di un normale mese di busta paga della badante convivente: 4 settimane INPS da 54 ore = 216 ore contributive, aliquota oraria della fascia unica oltre le 24 ore.
Contributi INPS 216 h × 1,24 € = 267,84 € (di cui 66,96 € a carico lavoratore)
Cassa Colf 216 h × 0,06 € = 12,96 € (di cui 4,32 € a carico lavoratore)
Quota a carico datore = 209,52 € (200,88 INPS + 8,64 Cassa Colf)
Costo del mese 1.193,84 + 209,52 = 1.403,36 €
Il totale di agosto per la famiglia è quindi circa 2.806,72 €, contro i 1.403,36 € di un mese ordinario: quasi il doppio. A questo si aggiunge l'eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio della titolare in ferie fuori casa (≈ 140 € per tre settimane), mentre il sostituto convivente fruisce del vitto e alloggio in natura, già compreso nel suo costo.
Il contratto di sostituzione paga i contributi ordinari
Pur essendo a termine, l'assunzione per sostituire un lavoratore assente è esente dal contributo addizionale NASpI dell'1,40% che rende più caro il tempo determinato. Si applicano quindi le stesse aliquote orarie del tempo indeterminato — 1,24 €/ora oltre le 24 ore nel 2026 — e non quelle maggiorate del tempo determinato.
I ratei del sostituto vanno liquidati a fine contratto
Anche un contratto di poche settimane fa maturare ferie, tredicesima e TFR, che si liquidano tutti nel cedolino finale del sostituto. Per un mese pieno di lavoro (livello CS convivente):
| Rateo | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Ferie non godute | 2,17 gg × (1.193,84 / 26) | 99,50 € |
| Tredicesima pro-rata | (1.193,84 + 199,80) / 12 | 116,14 € |
| TFR | (1.193,84 + 116,14 + 199,80) / 13,5 | 111,84 € |
Sono circa 330 € in più, da aggiungere al costo del sostituto. La base di tredicesima e TFR include il vitto e alloggio convenzionale (199,80 €/mese): ometterlo è uno degli errori più comuni.
Come conta un mese incompleto
Un mese incompleto fa maturare ferie, tredicesima e TFR solo se copre almeno 15 giorni di calendario. Un sostituto assunto per due sole settimane (14 giorni) non matura nulla per quel mese; da 15 giorni in su il mese conta per intero. Conviene tenerne conto nel fissare l'inizio del contratto (come funziona).
Ferragosto: la festività che cade sempre nel periodo
Il 15 agosto è una festività nazionale e cade quasi sempre dentro il periodo di sostituzione. Come si paga dipende da come è inquadrato il sostituto:
- Sostituto convivente (mensilizzato): se il 15 agosto è un giorno feriale, è già compreso nella mensilità (nessun importo aggiuntivo); se cade di domenica, spetta in più 1/26 della mensilità → 1.193,84 / 26 = 45,92 €.
- Sostituto a ore: ogni festività vale (ore settimanali × paga oraria) / 6, a prescindere dalle ore programmate quel giorno. Per 30 ore a 8,91 € sono (30 × 8,91) / 6 = 44,55 €.
È l'errore da evitare descritto nella guida sulle festività dei lavoratori domestici: la festività non è mai "ore del giorno × paga oraria".
E se la badante si ammala? Stessa procedura
La logica vale identica per la sostituzione per malattia, infortunio o maternità della titolare: l'art. 7 elenca queste tra le causali del tempo determinato. La differenza sta nel rapporto della titolare, non in quello del sostituto:
- nel lavoro domestico l'INPS non paga un'indennità di malattia: i primi giorni sono a carico del datore (50% e poi 100% della retribuzione, con massimali per anzianità), quindi durante la malattia la famiglia paga la titolare e il sostituto;
- la durata del contratto sostitutivo segue la prognosi, con possibilità di proroga fino al rientro.
Per il sostituto — comunicazione INPS, livello, ratei — non cambia nulla rispetto alla sostituzione per ferie.
Gli errori più comuni
- Cessare il rapporto della titolare per assumere il sostituto: sono due contratti in parallelo, la titolare è solo in ferie (retribuita).
- Non fare la comunicazione INPS del sostituto: serve una nuova comunicazione preventiva, entro le 24 ore, anche per poche settimane.
- Contratto verbale: il tempo determinato richiede la forma scritta con la causale, tranne la prestazione occasionale ≤ 12 giorni.
- Dimenticare i ratei del sostituto: ferie, tredicesima e TFR vanno liquidati a fine contratto (se il mese è utile), con la base che include il vitto e alloggio.
- Applicare le aliquote maggiorate del tempo determinato: la sostituzione di un lavoratore assente è esente dall'addizionale NASpI, quindi si versano i contributi ordinari (1,24 €/ora oltre le 24 ore nel 2026).
- Pagare Ferragosto come "ore del giorno × paga": per chi è a ore vale 1/6 della settimana; per il convivente è incluso, salvo la domenica.
Come funziona in Workledger
Workledger gestisce senza sforzo i due rapporti in parallelo: alla titolare in ferie produce la busta paga del mese con le ferie tracciate e l'eventuale indennità di vitto e alloggio; al sostituto a tempo determinato genera il contratto, le buste paga del periodo e il cedolino finale che liquida ferie, tredicesima e TFR con la base corretta. I contributi di entrambi confluiscono nel riepilogo trimestrale pronto per il versamento. La pagina Cedolini mostra il flusso; la documentazione sull'assunzione INPS ripercorre la comunicazione del nuovo rapporto.
Riferimenti
- Guida: Ferie e permessi
- Guida: Comunicazione di assunzione INPS
- Guida: Busta paga badante convivente — esempio completo
- Guida: Contributi INPS colf e badanti
- Guida: Costo annuo di una colf
- CCNL Art. 7 — Assunzione a tempo determinato
- CCNL Art. 17 — Ferie
- Minimi tabellari 2026
- Tabella contributi INPS 2026